Il Consiglio di Stato, con il parere del 19 febbraio scorso, ha sancito in via definitiva l’applicabilità dell’articolo 62 del Decreto legge n. 1/2012, convertito nella legge n. 27/ 2012, risolvendo così un dubbio di compatibilità con il successivo Decreto legislativo n. 192/2012, di attuazione della Direttiva 2011/7/UE che incide sulla stessa materia.
L’articolo 62 del D.L. 1/2012 definisce, come noto, particolari regole per i contratti che hanno a oggetto la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, stabilendo specifici obblighi di forma e stringenti termini di pagamento tra imprese nonché vietando alcune comuni pratiche commerciali.
Inoltre la norma introduce un doppio binario di tutela che prevede, accanto alla giurisdizione ordinaria, una nuova competenza dell'Antitrust incaricata sia di vigilare sulla corretta applicazione del dettato normativo che di applicare le sanzioni a carico del contraente che contravvenga agli obblighi contrattuali.
Successivamente, il D.Lgs. n. 192/2012, in recepimento della normativa comunitaria, ha introdotto una disciplina organica volta a contrastare i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, lasciando alle parti - nelle transazioni tra imprese - la facoltà di derogare ai termini di pagamento definiti dal provvedimento stesso.
Sulla compatibilità tra le due discipline si sono espressi, con interpretazioni difformi, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Politiche Agricole: secondo il Mise, la normativa di derivazione comunitaria, introducendo una nuova disciplina di carattere generale applicabile a tutte le transazioni commerciali, determina l’abrogazione dell’articolo 62; diversamente per il Mipaaf, la norma comunitaria avendo carattere generale, non deroga l’articolo 62 che ha invece carattere speciale.
Il Consiglio di Stato ritiene che l’articolo 62 non sia incompatibile con la disciplina successiva di carattere comunitario, in base al principio per cui la legge posteriore di carattere generale non deroga la legge anteriore di valenza speciale. Inoltre la Direttiva consente agli Stati membri di mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli ai creditori di quelle dettate a livello comunitario, previste appunto dall’articolo 62.